Art. 24.
(Personale - Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente dell'INDIRE di cui all'articolo 19, nonché il personale ivi in servizio al termine del periodo massimo di comando previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati fuori ruolo su loro richiesta e su delibera del consiglio di amministrazione

 

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dell'IRDEV, adottata a seguito di motivata valutazione del servizio prestato.